(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 12 del
                          29 dicembre 2004)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge regionale:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
    1.  La  Regione  promuove,  favorisce e sostiene politiche locali
finalizzate ad assicurare efficaci misure di integrazione del sistema
di sicurezza volte al conseguimento di una serena e civile convivenza
nelle citta' e nel territorio ligure.
    2.  Tali  politiche  comprendono  azioni  di  natura  preventiva,
pratiche di conciliazione e mediazione dei conflitti, educazione alla
convivenza nel rispetto del principio di legalita'.
    3.   La  Regione  coordina  e  integra  le  proprie  funzioni  di
programmazione con i principi e le finalita' stabiliti dalla presente
legge  ed in particolare con la programmazione in materia sociale, di
riqualificazione  urbana  e  ambientale,  di  protezione  civile e di
sicurezza stradale.